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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 18

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 MAGGIO 2021, N. 84 Sito esterno, CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 334 del 26 novembre 2021

Art. 16
Misure ricognitive di beni mobili, immobili e personale
1. La regione Emilia-Romagna, in accordo con la regione Marche, le altre amministrazioni locali e provinciali interessate ed il Commissario, effettua una ricognizione dei beni mobili e immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che, in quanto strumentali all’esercizio di funzioni pubbliche, devono essere trasferiti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera e), dalla regione Marche e dalla provincia di Pesaro e Urbino alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Rimini, salvo conguaglio dei relativi oneri. Nell’ambito della ricognizione è compresa, in particolare, la consegna della rete strutturale e viaria di competenza, nonché il patrimonio immobiliare.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il personale regionale, provinciale e del Servizio sanitario regionale, che svolge funzioni per il territorio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, può essere trasferito negli organici dei corrispondenti enti della regione Emilia-Romagna. La regione Emilia-Romagna subentra altresì nei rapporti convenzionali stipulati con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta che svolgono attività per i territori dei due Comuni, nonché nei rapporti con le farmacie convenzionate aventi sede nei medesimi territori.
3. Nelle more della definizione delle procedure di trasferimento, comando o distacco del personale di cui al comma 2, sono adottati accordi tra le amministrazioni interessate per garantire continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi.

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