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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 18

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 MAGGIO 2021, N. 84 Sito esterno, CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 334 del 26 novembre 2021

Art. 2
Attività di ricognizione finalizzata all’Intesa e agli atti di adeguamento
1. Al fine di attuare compiutamente il processo di aggregazione e ferma restando, ove necessaria, l’adozione di ulteriori disposizioni di adeguamento, la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, adotta lo schema di intesa tra le due Regioni interessate, sulla base dell’attività di ricognizione svolta dalle strutture tecniche della regione Emilia-Romagna, in raccordo con le competenti strutture della regione Marche, sentiti i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, nonché gli altri livelli istituzionali interessati.
2. L’attività di ricognizione di cui al comma 1 è preordinata inoltre a fornire adeguato supporto al Commissario nello svolgimento delle attività ad esso spettanti, tenuto conto dei termini fissati dalla legge n. 84 del 2021 Sito esterno. La ricognizione fornisce altresì la base conoscitiva per l’attuazione dell’articolo 3.
3. La ricognizione ha ad oggetto, in particolare:
a) gli effetti già integralmente prodotti dalla legge n. 84 del 2021 Sito esterno alla data della sua entrata in vigore, che richiedono misure operative concrete e la precisa individuazione degli uffici e degli altri enti competenti;
b) i casi nei quali gli effetti prodotti dalla legge n. 84 del 2021 Sito esterno richiedono necessariamente atti della regione o di altri enti o aziende regionali o l’emanazione o l’adeguamento di atti amministrativi programmatori o generali, che rappresentano il presupposto degli atti di natura autorizzatoria e abilitativa;
c) le procedure di ammissione ad ogni forma di incentivazione e finanziamento, anche di derivazione comunitaria, al fine di adeguarne i contenuti ed i tempi alla programmazione regionale e con la finalità di garantire la parità di accesso a tali misure con la popolazione già residente in Emilia-Romagna;
d) gli atti di programmazione e pianificazione che devono essere assoggettati gradualmente alla disciplina legislativa regionale, con priorità per gli atti di pianificazione sovraordinati;
e) i casi in cui la definizione delle situazioni richiede adempimenti congiunti delle regioni Marche ed Emilia-Romagna, delle province di Rimini e di Pesaro e Urbino e del Commissario, promuovendo la sottoscrizione di intese ad hoc tra i diversi livelli interessati.

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