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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 18

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 MAGGIO 2021, N. 84 Sito esterno, CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 334 del 26 novembre 2021

Art. 6
Norme transitorie in materia di governo del territorio
1. La Regione e la provincia di Rimini adeguano i rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, in relazione al nuovo perimetro del territorio regionale e provinciale, nell’ambito dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione, alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) e nel rispetto dei termini previsti dall’ articolo 76 della medesima legge Sito esterno.
2. I comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, operando autonomamente o attraverso l’adesione alle circostanti Unioni di comuni della provincia di Rimini ed alle relative azioni intercomunali, provvedono:
a) entro il 31 dicembre 2023, a recepire la disciplina del contributo di costruzione di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 20 dicembre 2018, n. 186 e successive disposizioni (Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in attuazione degli articoli 16 Sito esterno e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Sito esterno “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (Proposta della Giunta regionale in data 16 luglio 2018, n. 1136)). Oltre tale termine, in assenza di recepimento, la stessa disciplina opera direttamente e prevale su ogni diversa disposizione comunale;
b) entro il 31 dicembre 2023, all’avvio del processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, di cui all’ articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2017, con la compiuta costituzione dell’Ufficio di piano di cui all’articolo 55 e la compiuta assunzione della proposta di Piano urbanistico generale (PUG) di cui all’ articolo 45, comma 2, della stessa legge Sito esterno.
3. Scaduto il termine del 31 dicembre 2023, di cui al precedente comma 2, lettera b), è precluso l’avvio di ulteriori procedimenti urbanistici attuativi degli attuali strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.
4. Fino all’approvazione del PUG ai sensi della legge regionale n. 24 del 2017, o comunque entro il termine del 1° gennaio 2025, i Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio danno attuazione agli strumenti urbanistici vigenti e concludono i procedimenti di pianificazione generale e attuativa e di variante secondo le disposizioni definite dalla regione Marche in vigore alla data del 17 giugno 2021 e provvedono alla stipula delle convenzioni urbanistiche richieste, fatta salva la prevalenza della disciplina sul contributo di costruzione di cui al comma 2, lettera a).
5. Alla scadenza dei termini di cui al comma 4, decadono gli strumenti urbanistici attuativi approvati dai comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio per i quali non sia stata stipulata una convenzione urbanistica idonea a garantire l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi, ai sensi dell’ articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 24 del 2017. Sono comunque consentiti gli interventi diretti, secondo la vigente disciplina della regione Emilia-Romagna.

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