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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 18

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 MAGGIO 2021, N. 84 Sito esterno, CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 334 del 26 novembre 2021

Art. 7
Disposizioni in materia di sismica e di edilizia
1. La disciplina regionale in materia di edilizia e di riduzione del rischio sismico trova applicazione nei procedimenti avviati nei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le sanzioni di cui al titolo I della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’ articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno), si applicano agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I procedimenti in materia di sismica e di edilizia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni della regione Marche.
4. Nell’osservanza degli standard minimi di cui all’ articolo 3, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio svolgono le funzioni in materia sismica in forma singola o associata o avvalendosi della struttura tecnica operante presso la provincia di Rimini. Le modalità di esercizio delle funzioni sismiche sono comunicate alla Regione entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine, in assenza di comunicazione, le funzioni sono esercitate dai due Comuni in forma singola.
5. Alla provincia di Rimini è conferita la competenza sui procedimenti in materia sismica avviati dalla data di entrata in vigore della legge n. 84 del 2021 Sito esterno fino all’entrata in vigore della presente legge, nonché la competenza sui procedimenti avviati fino alla comunicazione di cui al comma 4.

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