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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 18

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 MAGGIO 2021, N. 84 Sito esterno, CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 334 del 26 novembre 2021

TITOLO I
Norme generali
Art. 1
Finalità
1. La regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, favorendo ogni intesa con la regione Marche, attua la legge 28 maggio 2021, n. 84 Sito esterno (Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell' articolo 132, secondo comma, della Costituzione Sito esterno), al fine di garantire continuità nell’erogazione dei servizi e nello svolgimento dei procedimenti dei livelli istituzionali interessati.
2. Gli adempimenti di competenza della regione Emilia-Romagna, in conformità all’ articolo 2, comma 2, della legge n. 84 del 2021 Sito esterno, ove richiedano il concorso dei diversi livelli istituzionali, sono attuati d’intesa tra la Regione stessa, la regione Marche, le Province e gli altri enti interessati, nonché il Commissario nominato ai sensi della legge n. 84 del 2021 Sito esterno. Gli accordi, le intese, gli atti congiunti possono riguardare, altresì, enti ed aziende strumentali facenti capo alle rispettive Regioni interessate.
Art. 2
Attività di ricognizione finalizzata all’Intesa e agli atti di adeguamento
1. Al fine di attuare compiutamente il processo di aggregazione e ferma restando, ove necessaria, l’adozione di ulteriori disposizioni di adeguamento, la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, adotta lo schema di intesa tra le due Regioni interessate, sulla base dell’attività di ricognizione svolta dalle strutture tecniche della regione Emilia-Romagna, in raccordo con le competenti strutture della regione Marche, sentiti i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, nonché gli altri livelli istituzionali interessati.
2. L’attività di ricognizione di cui al comma 1 è preordinata inoltre a fornire adeguato supporto al Commissario nello svolgimento delle attività ad esso spettanti, tenuto conto dei termini fissati dalla legge n. 84 del 2021 Sito esterno. La ricognizione fornisce altresì la base conoscitiva per l’attuazione dell’articolo 3.
3. La ricognizione ha ad oggetto, in particolare:
a) gli effetti già integralmente prodotti dalla legge n. 84 del 2021 Sito esterno alla data della sua entrata in vigore, che richiedono misure operative concrete e la precisa individuazione degli uffici e degli altri enti competenti;
b) i casi nei quali gli effetti prodotti dalla legge n. 84 del 2021 Sito esterno richiedono necessariamente atti della regione o di altri enti o aziende regionali o l’emanazione o l’adeguamento di atti amministrativi programmatori o generali, che rappresentano il presupposto degli atti di natura autorizzatoria e abilitativa;
c) le procedure di ammissione ad ogni forma di incentivazione e finanziamento, anche di derivazione comunitaria, al fine di adeguarne i contenuti ed i tempi alla programmazione regionale e con la finalità di garantire la parità di accesso a tali misure con la popolazione già residente in Emilia-Romagna;
d) gli atti di programmazione e pianificazione che devono essere assoggettati gradualmente alla disciplina legislativa regionale, con priorità per gli atti di pianificazione sovraordinati;
e) i casi in cui la definizione delle situazioni richiede adempimenti congiunti delle regioni Marche ed Emilia-Romagna, delle province di Rimini e di Pesaro e Urbino e del Commissario, promuovendo la sottoscrizione di intese ad hoc tra i diversi livelli interessati.
Art. 3
Regime transitorio per i procedimenti in corso
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 84 del 2021 Sito esterno e a quelli avviati da tale data fino alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e il legittimo affidamento dei cittadini e delle imprese residenti nei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.
2. Nelle more dell’adozione dei nuovi atti amministrativi programmatori e generali di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), nonché delle ulteriori disposizioni di adeguamento, i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 sono conclusi in applicazione delle norme della regione Marche, previa acquisizione degli atti e di eventuale parere delle amministrazioni precedentemente competenti, sulla base di uno o più accordi tra le due Regioni. Gli accordi possono disciplinare le modalità per la conclusione dei procedimenti ed individuare l’autorità competente all’adozione dei relativi provvedimenti.
3. I provvedimenti amministrativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge conservano pienamente la propria efficacia.
4. Nei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio restano in vigore i piani ed i programmi della regione Marche e della provincia di Pesaro e Urbino fino alla loro ridefinizione da parte della regione Emilia-Romagna e della provincia di Rimini, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b).
Art. 4
Principi per la legislazione regionale
1. La Regione, in coerenza con la ricognizione di cui all’articolo 2, adotta apposite misure legislative, ovvero atti programmatori e amministrativi, per regolare la nuova disciplina relativa a:
a) autorizzazioni, licenze, abilitazioni, dichiarazioni di inizio attività e altri atti di assenso comunque denominati, al fine di regolare il regime dell’efficacia degli atti;
b) strumenti di pianificazione e programmazione, al fine di disporre l’adeguamento alla legislazione della regione Emilia-Romagna ed ai relativi piani e programmi regionali e degli enti locali;
c) statuti e regolamenti dei Comuni, al fine di regolarne l’adeguamento all’ordinamento della regione Emilia-Romagna;
d) servizi, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
e) opere e interventi pubblici o di interesse pubblico, al fine di garantire la continuità nella loro realizzazione.
Art. 5
Inserimento dei Comuni negli ambiti territoriali ottimali della regione Emilia-Romagna
1. Nel rispetto della condizione di contiguità territoriale di cui all’ articolo 6, comma 2, lettera g) della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) il comune di Sassofeltrio è inserito nell’ambito territoriale ottimale Valconca e il comune di Montecopiolo è inserito nell’ambito territoriale ottimale Rimini Nord Valmarecchia.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’Intesa di cui all’ articolo 2 della legge n. 84 del 2021 Sito esterno, modifica il vigente programma di riordino territoriale di cui alla legge regionale n. 21 del 2012 in conseguenza della nuova delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

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