LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022
BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Capo V
Disposizioni ulteriori e finali
Art. 17
Modifiche all’
articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Il
comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) è sostituito dal seguente:
“4.
La Regione realizza la predisposizione e l’attuazione dell’ADER con il supporto del Digital Innovation Hub (DIH) regionale, la cui struttura e composizione è deliberata dalla Giunta regionale. Il DIH regionale è un organo consultivo della Giunta regionale, presieduto dall’assessore competente in materia di innovazione digitale, in cui sono rappresentati i principali soggetti pubblici del sistema della Regione, sia in campo scientifico, sia in campo sanitario ed è volto alla condivisione e concertazione degli indirizzi strategici per le pubbliche amministrazioni. La partecipazione al DIH è senza oneri per la Regione.”.
Art. 18
Modifiche all’
articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012
1.
Nel
comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) sono apportate le seguenti modifiche:
2.
Nel
comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole
sono sostituite dalle seguenti:
“ventitré milioni e mezzo di euro”
“ventiquattro milioni di euro”.
Art. 19
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).