LEGGE REGIONALE 06 aprile 2021 , n. 2
INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE, DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID-19. NORME IN MATERIA DI TERMINI AMMINISTRATIVI.
BOLLETTINO UFFICIALE n. 92 del 6 aprile 2021
Art. 5
(1)
Interventi a sostegno di specifiche attività di ristorazione
1.
La Regione è autorizzata, per l’anno 2021, a concedere contributi alle imprese che esercitano attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di gelateria e pasticceria, di ristorazione su treni e navi e di fornitura di pasti preparati (catering per eventi).
2.
I contributi di cui al comma 1 potranno essere autorizzati nel limite massimo di euro 4.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.
3.
La Giunta regionale stabilisce, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, le modalità e i termini per l’attuazione del presente articolo, anche attraverso convenzione con Unioncamere.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 9 della l.r. 29 luglio 2021, n. 9 l’autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 del presente articolo è ridotta di euro 1.273.000,00.