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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 aprile 2021 , n. 2

INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE, DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID-19. NORME IN MATERIA DI TERMINI AMMINISTRATIVI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 92 del 6 aprile 2021

Art. 8
Assistenza tecnica
1. Ai fini dell’attuazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge, nonché per l’attuazione di misure di sostegno alle imprese per situazione di crisi determinata dall’emergenza sanitaria in atto attraverso convenzioni con Unioncamere, la Regione può avvalersi dell’assistenza tecnica.
2. L’importo complessivo per l’attività di assistenza tecnica è pari a euro 100.000,00 sull’esercizio 2021.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 9 della l.r. 29 luglio 2021, n. 9 l’autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 del presente articolo è ridotta di euro 1.273.000,00.

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