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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 20

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 369 del 28 dicembre 2021

Art. 9
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa: - esercizio 2022 euro 1.700.000,00; - esercizio 2023 euro 2.700.000,00; - esercizio 2024 euro 2.700.000,00.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Note del Redattore:

Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A-Variazioni, allegata alla L.R. 28 luglio 2022, n. 10.

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