Espandi Indice

> Vai alla prima ricorrenza nel documento, indietro (indietro) o avanti (avanti) per spostarti alle occorrenze precedenti o successive

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2021 , n. 3

INTERVENTI NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA DEL NOVECENTO. PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2016 N. 3 E ALLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2018 N. 2

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 16 aprile 2021

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di rendere più efficaci ed efficienti i propri interventi nel campo della cultura e della memoria del Novecento e di mitigare gli effetti delle limitazioni imposte dalle misure di contenimento adottate in fase di emergenza causata dal virus COVID 19, con la presente legge intende destinare ulteriori risorse per lo svolgimento delle funzioni previste all’ articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali) e all’ articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), disciplinare la partecipazione alla fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah nonché prevedere la concessione di contributi ai comuni per il sostegno all’attività svolta dalle bande musicali.
Art. 2
Finanziamento delle funzioni esercitate dalla Regione ai sensi delle leggi regionali n. 7 del 2020 e n. 18 del 2000.
1. All’attuazione delle funzioni tornate in capo alla Regione Emilia-Romagna a seguito della cessazione delle attività dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali alla data del 1° gennaio 2021 e previste all’ articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2020 e all’ articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
Art. 3
Modifiche al titolo della legge regionale n. 3 del 2016
1. Il titolo della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
“Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah.”.
Art. 4
1. Dopo l’ articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2016 è inserito il seguente:
“Art. 5 bis
Partecipazione alla fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ai sensi dell' articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale a partecipare alla fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (di seguito “Fondazione”), istituita ai sensi dell’ articolo 2, comma 2 della legge 17 aprile 2003, n. 91 Sito esterno (Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah).
2. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
3. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno il documento previsionale programmatico dell’attività relativa all’esercizio successivo.
4. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 2, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
5. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
6. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
7. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.
8. Il Presidente della Giunta designa il rappresentante della Regione nella Fondazione. "
Art. 5
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2018 n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale), è aggiunto il seguente:
“2 bis. Al fine di qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione svolte dalle bande musicali, la Regione può altresì concedere contributi ai comuni interessati.”
Art. 6
Norma finanziaria
1. Per l’esercizio finanziario 2021, agli oneri derivanti dalla concessione del contributo per la partecipazione alla fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di cui all’articolo 4, la Regione fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2016 nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dalla partecipazione alla fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Espandi Indice