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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 5

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 150 del 20 maggio 2021

Capo I
Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali
Art. 1
Finalità
1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))" , di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.
Art. 2
Abrogazioni
1. Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.
2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

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