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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 8

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021

CAPO II
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa
Sezione I
Istruzione e formazione professionale
Art. 5
1.
All’ articolo 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: 
“Al pari, al fine di beneficiare dei suddetti finanziamenti, devono essere accreditati i centri per l’innovazione di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002 .”.
Art. 6
Proroga del Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli Anni Scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22
1. Il Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, in attuazione del comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale n.12 del 2003 e del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2011, n.5 (Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale), è prorogato fino al 30 giugno 2023.
2. I procedimenti avviati sulla base del programma di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel programma stesso.
Sezione II
Commercio e Turismo
Art. 7
1. All’ articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: 
"2 bis. La Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica e la Provincia di Modena possono attuare congiuntamente le attività di cui all’articolo 12 bis.".
Art. 8
1.
Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2016, la parola
“annualmente"
è soppressa.
Art. 9
1.
Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016, nella lettera a) la parola
“annualmente”
è soppressa.
Art. 10
1. Dopo l’ articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 12 bis
Territorio turistico Bologna-Modena
1. Qualora la Città metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica e la provincia di Modena ritengano strategico attuare congiuntamente i progetti di marketing e promozione turistica di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 e il Programma turistico di promozione locale di cui all’articolo 6 per la valorizzazione del Territorio Turistico coincidente con il perimetro del territorio metropolitano sommato al territorio della provincia di Modena, si dispone quanto segue:
a) I progetti di marketing e promozione turistica e il Programma turistico di promozione locale della Città metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica ricomprendono le azioni di promo-commercializzazione turistica del Territorio Turistico Bologna-Modena, contraddistinte da un’unitaria immagine coordinata che faccia riferimento al complessivo territorio di riferimento;
b) I progetti di marketing e promozione turistica e il Programma turistico di promozione locale di cui alla lettera a) sono proposti dal Tavolo di Concertazione del Territorio Turistico Bologna-Modena, condivisi con la Cabina di Regia del Territorio Turistico Bologna-Modena, approvati dagli organi competenti della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena, e vengono trasmessi alla Regione con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.
2. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, previa condivisione con la Città metropolitana di Bologna e la provincia di Modena, i criteri per:
a) la composizione del Tavolo di Concertazione del Territorio Turistico Bologna-Modena, anche in considerazione della consistenza e rappresentatività turistica dei due territori;
b) la composizione della Cabina di Regia del Territorio Turistico Bologna-Modena, anche in considerazione della consistenza e rappresentatività turistica dei due territori;
c) le modalità di elaborazione, presentazione alla Regione e finanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica e del Programma turistico di promozione locale, di cui al comma 1, anche al fine del conseguimento dei finanziamenti di cui all’articolo 7 della presente legge;
d) le tempistiche per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, anche con riferimento ad un’eventuale fase transitoria.”.
Art. 11
Incremento per l’anno 2021 della percentuale massima di contributo concedibile sulla linea di finanziamento di cui alla lettera i bis) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002
1. Per l’anno 2021 la percentuale di contributo stabilita alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) per il finanziamento degli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8 della medesima legge regionale, fissata fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ammissibile, è incrementata fino ad un massimo dell’85 per cento della spesa ammissibile.

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