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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 8

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021

Capo IV
Disposizioni ulteriori e finali
Art. 14
1.
Nel comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali – Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) è aggiunto il seguente periodo:
“Detti investimenti possono prevedere il concorso finanziario della Regione, a seguito e sulla base della valutazione specifica dei progetti e dei piani di utilizzo proposti.”.
Art. 15
1. Nell’ articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n.17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’ articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Al personale regionale a tempo indeterminato e determinato, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale di competenza dell'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale ovvero del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto nazionale di lavoro di Comparto applicabile alla generalità dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna. Il medesimo stato giuridico e il medesimo trattamento economico si applicano, altresì, qualora il personale regionale a tempo indeterminato di cui al primo periodo sia assegnato a svolgere le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale presso le agenzie e gli enti regionali di cui all' articolo 1, comma 3 bis, lettere b) e c), della legge regionale n. 43 del 2001 nonché, previa stipulazione di apposite convenzioni, presso gli enti e le agenzie del Servizio sanitario regionale e presso l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPAE) dell'Emilia-Romagna.”.
3. I
commi da 3 a 8
sono abrogati.
Art. 16
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

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