LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2022, n. 1
NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
Art. 14
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
a)
il numero delle fattorie sociali iscritte all’Elenco e la loro localizzazione sul territorio;
b)
la tipologia dei servizi offerti dalle fattorie sociali;
c)
le misure di sostegno realizzate;
d)
i contributi regionali erogati;
e)
le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
2.
Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.