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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE  24 gennaio 2022, n. 1

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
1. Le imprese agrituristiche e le fattorie didattiche iscritte all’Elenco di cui all’ articolo 30 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) e le imprese agricole che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, esercitavano attività di agricoltura sociale e che intendono iscriversi nell’Elenco di cui all’articolo 4 devono adeguarsi alle prescrizioni della presente legge entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative.
2. Per tali imprese, qualora esercitino la suddetta attività sociale in convenzione con i Comuni o altri enti pubblici, è considerato assolto il requisito formativo.
3. Le attività svolte dalle fattorie didattiche restano disciplinate dalla legge regionale n. 4 del 2009, e dalle relative disposizioni attuative.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle disposizioni di cui alla legge n. 141 del 2015 Sito esterno.

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