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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE  24 gennaio 2022, n. 1

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) “agricoltura sociale” : le attività previste all’ articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015 Sito esterno esercitate, in forma singola o associata, dagli imprenditori agricoli di cui all’ articolo 2135 del codice civile Sito esterno e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno (Disciplina delle cooperative sociali) nel rispetto dei limiti fissati dall’ articolo 2, comma 4, della citata legge Sito esterno statale, dirette a integrare nell’attività agricola l’erogazione di servizi di cui all’articolo 1, mediante l’utilizzo dei processi produttivi, delle attrezzature e delle dotazioni proprie delle attività agricole ad esse connessi;
b) “fattorie sociali” : i soggetti di cui alla precedente lettera a), dotati di specifica competenza e formazione, che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della presente legge.
2. Le attività indicate all' articolo 2, comma 3, della legge n. 141 del 2015 Sito esterno ed esercitate dall'imprenditore agricolo costituiscono attività connesse ai sensi dell’ articolo 2135 del codice civile Sito esterno.
3. In relazione alla tipologia dei servizi svolti dalle fattorie sociali dovranno essere impiegate specifiche figure professionali anche esterne all’azienda aventi i requisiti professionali previsti dalla normativa di settore.
4. Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche in collaborazione con gli enti pubblici e con gli enti del Terzo settore.
5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i criteri necessari per l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, le modalità di svolgimento della stessa, le procedure amministrative e di controllo applicabili, la modulistica di supporto nonché il periodo di eventuale sospensione volontaria dell’attività, le attività esercitabili nelle fattorie sociali, con riferimento agli ambiti, di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015 Sito esterno.
6. Le attività di cui alla presente legge possono essere svolte dall’imprenditore agricolo in accordo con le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 Sito esterno, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 Sito esterno (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’ articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno), con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore a norma dell’ articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno), nonché con i soggetti di cui all’ articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 Sito esterno (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente. La Giunta regionale con l’atto di cui al comma 5 disciplina le modalità e i limiti di esercizio delle predette attività svolte in accordo tra i citati soggetti.

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