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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE  24 gennaio 2022, n. 1

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

TITOLO III
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
Art. 10
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle disposizioni attuative della Giunta regionale compete ai Comuni.
Art. 11
Disposizioni sanzionatorie
1. I soggetti che esercitano attività di agricoltura sociale senza l’iscrizione nell’Elenco di cui all’articolo 4 o senza aver presentato la necessaria SCIA sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. L’utilizzo del logo delle fattorie sociali da parte di un soggetto non iscritto nell’Elenco regionale delle fattorie sociali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 1.500,00.
3. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell’attività di agricoltura sociale previsti dalla presente legge e dalle disposizioni attuative è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.
4. In caso di reiterate violazioni della presente legge o delle disposizioni attuative della Giunta regionale, il Comune può provvedere alla sospensione temporanea dell’attività da tre a sei mesi.
5. Per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. L’introito dei proventi compete ai Comuni.
Art. 12
Fondi delle fattorie sociali sottratti all’attività venatoria
1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell’incolumità degli ospiti delle fattorie sociali, i titolari dell’impresa agricola possono richiedere alla Regione l’istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui all’ articolo 15 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria).
2. La Regione si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l’interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.
Art. 13
Comunicazione e diffusione dei dati contenuti nell’Elenco degli operatori di fattoria sociale
1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell’Elenco previsto all’articolo 4 sono i seguenti: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la tipologia dei servizi offerti e progetti attivati, i nominativi degli operatori e degli eventuali referenti delle attività sociali.
2. I Comuni e gli enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 4, nei limiti delle proprie competenze, comunicano alla Regione i dati di cui al comma 1 del presente articolo, e quelli relativi alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza delle attività per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge e, in particolare, per monitoraggio, promozione e valorizzazione delle attività sociali del territorio regionale.
3. La Regione può comunicare agli enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 4, i dati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per le finalità di cui alla presente legge e ai fini del compimento di attività istruttorie, secondo le modalità stabilite dalla Regione.
Art. 14
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
a) il numero delle fattorie sociali iscritte all’Elenco e la loro localizzazione sul territorio;
b) la tipologia dei servizi offerti dalle fattorie sociali;
c) le misure di sostegno realizzate;
d) i contributi regionali erogati;
e) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 15

(modificati comma 1 e 3 da art. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)

Norma finanziaria
1. Per gli anni 2022-2023, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge , quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2022 e in euro 25.000,00 per l’esercizio 2023,la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi“Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2022-2024.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per l’esercizio 2024 e gli esercizi successivi agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
1. Le imprese agrituristiche e le fattorie didattiche iscritte all’Elenco di cui all’ articolo 30 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) e le imprese agricole che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, esercitavano attività di agricoltura sociale e che intendono iscriversi nell’Elenco di cui all’articolo 4 devono adeguarsi alle prescrizioni della presente legge entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative.
2. Per tali imprese, qualora esercitino la suddetta attività sociale in convenzione con i Comuni o altri enti pubblici, è considerato assolto il requisito formativo.
3. Le attività svolte dalle fattorie didattiche restano disciplinate dalla legge regionale n. 4 del 2009, e dalle relative disposizioni attuative.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle disposizioni di cui alla legge n. 141 del 2015 Sito esterno.

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