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LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 11

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2022. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022

Capo II
Disposizioni di adeguamento normativo
Art. 3
1.
Al comma 3 bis dell’articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), le parole:
“ASTER di cui all' articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico)”
sono sostituite dalle seguenti:
“ART-ER di cui all’ articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società In House della regione Emilia-Romagna)”.
2. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003, è aggiunto il seguente:
“3 quater. La Regione sostiene altresì progetti di formazione alla ricerca per rafforzare le competenze nel campo delle politiche e del diritto dell’Unione Europea e del loro impatto sulle politiche regionali. A tal fine finanzia annualmente all’Università degli Studi di Bologna una borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del primo Presidente della Regione Emilia-Romagna Guido Fanti.”.
Art. 4
1.
Nel secondo e ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’ articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), le parole:
“a tempo indeterminato”
sono soppresse.
Art. 5
1. 
Al comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), le parole:
“per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale o Sottosegretario”
sono sostituite dalle seguenti:
“, ai sensi del comma 5, nel caso in cui un componente del gruppo ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell’Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell’Ufficio di Presidenza, Assessore regionale o Sottosegretario.
2. Al comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) il termine
“65”
è sostituito con il termine
“80”
ed il termine
“50”
è sostituito con il termine
“65”
;
b)
alla lettera b) il termine
“45”
è sostituito con il termine
“65”
ed il termine
“35”
è sostituito con il termine
“45”
;
c) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) per i gruppi composti da tre a nove consiglieri, dell’80 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell’Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell’Ufficio di Presidenza, Assessore regionale o Sottosegretario e del 70 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche;
b-ter) per i gruppi composti da dieci o più consiglieri, del 25 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell’Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell’Ufficio di Presidenza, Assessore regionale o Sottosegretario e del 15 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche.”.
Art. 6
1.
Al comma 1 bis dell’articolo 13 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), le parole:
“conservativa pesante”
sono soppresse.
2.
Alla fine del punto a) della lettera f) dell’allegato alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 dopo le parole: 
“n. 42”
sono aggiunte le seguenti:
“, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del medesimo decreto legislativo”.
Art. 7
1. L’ articolo 8 della legge regionale 18 luglio del 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
“Articolo 8
Semplificazione urbanistica e misure per ridurre il consumo del suolo nella localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi
1. I nuovi insediamenti produttivi oggetto dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo sono localizzati nel territorio urbanizzato, in aree produttive o ecologicamente attrezzate, non completamente attuate, dismesse o in corso di dismissione, secondo la disciplina e la pianificazione urbanistica e territoriale vigente. In tali casi gli insediamenti sono realizzati attraverso gli interventi di riuso e rigenerazione urbana di cui all’ articolo 7, comma 4, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 7, comma 4, della presente legge, con esonero dal pagamento del contributo di costruzione e con la possibilità di applicazione della disciplina prevista per i permessi di costruire in deroga di cui all' articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
2. Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree del territorio urbanizzato sufficienti o idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere la localizzazione dell'insediamento in aree del territorio non urbanizzato, nel rispetto della legge regionale n. 24 del 2017 e delle seguenti ulteriori disposizioni:
a) nelle aree classificate dalla pianificazione territoriale o urbanistica come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico o come ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva agricola, deve essere data dimostrazione della non sussistenza di alternative negli ambiti del territorio rurale adiacenti agli ambiti del territorio urbanizzato di cui al comma 1;
b) per la realizzazione degli insediamenti trova applicazione il procedimento di accordo di programma in variante di cui agli articoli 59 e 60 della legge regionale n. 24 del 2017 i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui all’articolo 60, comma7, ultimo periodo, e senza utilizzo di titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dall' articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013;
c) l’accordo di programma disciplina, tra l’altro, il completo reperimento da parte dei soggetti interessati delle dotazioni territoriali necessarie e lo scomputo dal contributo di costruzione secondo la disciplina regionale vigente.
3. In via transitoria, nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla legge regionale n. 24 del 2017, gli insediamenti produttivi aggiudicatari di contributi assegnati sulla base di bandi emanati entro il 1° gennaio 2022 ai sensi della presente legge continuano a beneficiare, fino alla loro completa realizzazione, della riduzione della metà del contributo di costruzione e della possibilità per il Comune di prevedere ulteriori riduzioni, per la loro localizzazione in aree classificate dagli strumenti urbanistici vigenti alla stessa data come ambiti specializzati per attività produttive.”.
Art. 8
1.
Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 30 luglio 2018, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)) le parole: 
“la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2021.”
sono sostituite dalle seguenti: 
“la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2022.”. 
Art. 9
1.
Al comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) le parole:
“dell' articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale)”
sono sostituite dalle seguenti:
“dell’ articolo 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.
Art. 10
1.
All’ articolo 15 della legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), la parola:  
“idonee”
è sostituita dalla seguente:
“ammissibili”.
Art. 11
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 1 (Norme in materia di agricoltura sociale) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole:  
“della presente legge”
viene aggiunta la locuzione  
“, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2022 e in euro 25.000,00 per l’esercizio 2023,”
;
b)
le parole:
“del bilancio di previsione 2021-2023”
sono sostituite dalle seguenti:  
“del bilancio di previsione 2022-2024”.
2.
Al comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2022 la locuzione  
“Per gli esercizi successivi al 2023”
è sostituita dalla seguente:  
“Per l’esercizio 2024 e gli esercizi successivi”.

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