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LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 11

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2022. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022

Capo VIII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 33
Norma transitoria
1. I contratti e le convenzioni per i programmi di supporto e l’assistenza tecnica stipulate dalla Regione con Aster s.c.p.a. ed Ervet s.p.a., prima dell’entrata in vigore della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna) producono effetti fino alla loro conclusione.
Art. 34
Trattamento dati relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi dell’Unione europea in materia di qualità dell’aria e per assicurare una più efficace tutela della salute e dell’ambiente, pone in essere attività coordinate con le Regioni del bacino padano, unitamente all’eventuale adozione di strumenti comuni, al fine di fronteggiare l’inquinamento atmosferico presente in tale ambito territoriale.
2. Allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione dei veicoli e per effettuare i controlli delle violazioni delle misure di limitazione alla circolazione, la Regione può utilizzare impianti di rilevazione telematica volti a monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, per individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni definite nel Piano Aria Integrato Regionale.
3. Per le finalità riportate al comma 2, sui veicoli più inquinanti, su base volontaria, possono essere installati dispositivi telematici mobili volti a monitorare gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo ulteriori percorrenze dei veicoli stessi rispetto ai vigenti divieti, condizionandole all’effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali. La Giunta regionale definisce i veicoli interessati e le modalità attuative del presente articolo.
4. Ai fini dell’attuazione delle finalità di cui al comma 2, la Regione tratta esclusivamente i dati personali indispensabili al fine di assicurare una più efficace tutela della salute e dell’ambiente secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale che, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivanti anche dall’utilizzo di nuove tecnologie.
5. La Regione Emilia-Romagna, considerata la dimensione interregionale padana dell’inquinamento dell’aria, promuove, con le altre Regioni del bacino padano, accordi e intese per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni in atmosfera avvalendosi anche di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati effettuata da altri titolari che adottino misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle norme e delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).
Art. 35
Contributo straordinario agli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi straordinari, nel limite massimo di euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, in favore degli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020, in riferimento ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, al fine di assicurarne la continuità dell’azione amministrativa per fare fronte agli effetti degli eventi medesimi.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, per l’esercizio 2022, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti
“Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione”
del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
Art. 36
Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli
1. L’entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 3 nei comuni delle zone “Pianura ovest” e  “Pianura est” con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4, nonché delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, è prorogata sino all’attivazione del servizio  “MOVE IN” di cui alla deliberazione di Giunta n. 745 del 16 maggio 2022 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, continuano a trovare applicazione le limitazioni alla circolazione emergenziali e strutturali previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria.

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