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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 agosto 2022 , n. 12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 239 del 3 agosto 2022

Art. 2
Definizioni ed ambito di applicazione
1. Ai fini della presente legge, sono definite cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile Sito esterno ed iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’ articolo 2512 del codice civile Sito esterno, le quali, per contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, criticità ambientali stabiliscono la propria sede nel territorio regionale ed operano in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di difficoltà socio-economiche e di criticità ambientale.
2. Resta ferma l’applicazione alle cooperative di comunità delle norme relative al settore in cui operano.

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