LEGGE REGIONALE 03 agosto 2022 , n. 12
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ
BOLLETTINO UFFICIALE n. 239 del 3 agosto 2022
Art. 2
Definizioni ed ambito di applicazione
1.
Ai fini della presente legge, sono definite cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli
articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’
articolo 2512 del codice civile , le quali, per contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, criticità ambientali stabiliscono la propria sede nel territorio regionale ed operano in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di difficoltà socio-economiche e di criticità ambientale.
2.
Resta ferma l’applicazione alle cooperative di comunità delle norme relative al settore in cui operano.