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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 agosto 2022 , n. 12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 239 del 3 agosto 2022

Art. 3
Costituzione ed attività delle cooperative di comunità
1. Nello statuto della cooperativa di comunità, fermo restando quanto stabilito nelle disposizioni del codice civile sulle imprese cooperative, sono indicati:
a) la qualifica di cooperativa di comunità oltre la denominazione sociale tipica;
b) la delimitazione dell’ambito territoriale della comunità di riferimento;
c) i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla propria comunità o territorio;
d) lo scopo comunitario in relazione al soddisfacimento dei bisogni della comunità locale di riferimento.
2. Nello statuto della cooperativa di comunità sono altresì previste adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa.
3. Il Consiglio di amministrazione della cooperativa redige una relazione, almeno annualmente, per informare la comunità di riferimento sugli obiettivi programmati e sulla attività da intraprendere per la realizzazione dello scopo comunitario e per dare conto dei risultati delle attività svolte nell’anno precedente.
4. Per essere iscritte all’Elenco di cui all’articolo 7, le cooperative di comunità devono svolgere, nelle aree di cui al comma 1 dell’articolo 2, una o più delle attività o dei servizi, nell’interesse generale della comunità e del territorio, coerenti con le finalità indicate all’articolo 1.

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