LEGGE REGIONALE 03 agosto 2022 , n. 12
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ
BOLLETTINO UFFICIALE n. 239 del 3 agosto 2022
Art. 4
Soci delle cooperative di comunità
1.
Ai fini della presente legge, sono soci delle cooperative di comunità:
a)
le persone fisiche che sono residenti, o titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali su immobili censiti nella comunità interessata, o che operano o che si impegnino a collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale con carattere di continuità nella comunità interessata, oppure che sono ad essa legate in maniera non occasionale;
b)
le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno fissato la propria sede nella comunità interessata, o che in essa operano con continuità.
2.
I requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti almeno dal 75 per cento dei soci cooperatori e non sono richiesti ai soci finanziatori o sovventori.