LEGGE REGIONALE 03 agosto 2022 , n. 12
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ
BOLLETTINO UFFICIALE n. 239 del 3 agosto 2022
Art. 6
Strumenti e modalità di raccordo
1.
La Regione, al fine di promuovere la funzione di innovazione sociale ed economica delle cooperative di comunità e sostenere il carattere multifunzionale delle attività:
a)
individua forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso l’adozione di appositi schemi di convenzione-tipo;
b)
individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento alle stesse di lavori o servizi;
c)
può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate a favore di cooperative di comunità, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere, presso le altre amministrazioni pubbliche, l’impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità, ivi compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa;
d)
può promuovere azioni di studio e di sostegno, pubblica e diffonde sul proprio sito internet istituzionale informazioni e pratiche virtuose promosse dalle cooperative di comunità e loro reti, anche al fine della loro riproducibilità e della loro identificazione attraverso un'immagine coordinata.