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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 agosto 2022 , n. 12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 239 del 3 agosto 2022

Art. 7
Elenco regionale delle cooperative di comunità
1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l’Elenco regionale a cui le società cooperative in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità al fine di accedere ai contributi previsti dalla presente legge.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione i requisiti e le procedure per l’iscrizione e la cancellazione dall’Elenco, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso.
3. Le cooperative che prima dell’entrata in vigore della presente legge operavano come cooperative di comunità e che intendono accedere ai contributi regionali di cui all’articolo 5 devono iscriversi all’Elenco regionale di cui al comma 1, previo adeguamento del proprio statuto alle prescrizioni contenute nella presente legge.
4. Nelle more dell’istituzione dell’Elenco regionale di cui al comma 1, la Regione può concedere i contributi previsti dall’articolo 5, disciplinando con propria deliberazione i requisiti di partecipazione, conformemente alle prescrizioni contenute nella presente legge.

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