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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 agosto 2022 , n. 12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 239 del 3 agosto 2022

Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 100.000 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, programma 3 – Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).

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