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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 agosto 2022 , n. 12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 239 del 3 agosto 2022

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto degli articoli 45, comma primo, 117 e 118, comma quarto, della Costituzione Sito esterno e della normativa nazionale, nonché in attuazione dell’ articolo 5, comma 1, lett. b) dello Statuto regionale, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, all’arricchimento culturale, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali con particolare riferimento a quelle situate nelle aree montane e interne, urbane con fenomeni di impoverimento sociale e demografico, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità anche per il contenuto di innovazione economica e sociale nel dare risposta a bisogni comunitari insoddisfatti.
2. La Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare in maniera sostenibile i bisogni di una comunità locale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, anche promuovendo forme di coinvolgimento dei cittadini, rafforzandone la dimensione comunitaria e di mutuo aiuto e migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso:
a) lo sviluppo di attività economiche in tutti i settori volte al mutuo scambio di beni e servizi, all’autoproduzione ed autoconsumo, anche energetico, al recupero e gestione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
b) la promozione di nuove opportunità occupazionali e di reddito;
c) la valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio e delle comunità locali, anche ai fini turistici e promozionali;
d) la realizzazione di attività culturali e ricreative ivi incluse quelle sportive con finalità di aggregazione;
e) l’erogazione di servizi di prossimità, anche rivolti al mantenimento o ripristino di luoghi ad alto valore aggregativo per i cittadini,
f) la promozione e la diffusione dei servizi tecnologici e digitali.
Art. 2
Definizioni ed ambito di applicazione
1. Ai fini della presente legge, sono definite cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile Sito esterno ed iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’ articolo 2512 del codice civile Sito esterno, le quali, per contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, criticità ambientali stabiliscono la propria sede nel territorio regionale ed operano in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di difficoltà socio-economiche e di criticità ambientale.
2. Resta ferma l’applicazione alle cooperative di comunità delle norme relative al settore in cui operano.
Art. 3
Costituzione ed attività delle cooperative di comunità
1. Nello statuto della cooperativa di comunità, fermo restando quanto stabilito nelle disposizioni del codice civile sulle imprese cooperative, sono indicati:
a) la qualifica di cooperativa di comunità oltre la denominazione sociale tipica;
b) la delimitazione dell’ambito territoriale della comunità di riferimento;
c) i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla propria comunità o territorio;
d) lo scopo comunitario in relazione al soddisfacimento dei bisogni della comunità locale di riferimento.
2. Nello statuto della cooperativa di comunità sono altresì previste adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa.
3. Il Consiglio di amministrazione della cooperativa redige una relazione, almeno annualmente, per informare la comunità di riferimento sugli obiettivi programmati e sulla attività da intraprendere per la realizzazione dello scopo comunitario e per dare conto dei risultati delle attività svolte nell’anno precedente.
4. Per essere iscritte all’Elenco di cui all’articolo 7, le cooperative di comunità devono svolgere, nelle aree di cui al comma 1 dell’articolo 2, una o più delle attività o dei servizi, nell’interesse generale della comunità e del territorio, coerenti con le finalità indicate all’articolo 1.
Art. 4
Soci delle cooperative di comunità
1. Ai fini della presente legge, sono soci delle cooperative di comunità:
a) le persone fisiche che sono residenti, o titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali su immobili censiti nella comunità interessata, o che operano o che si impegnino a collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale con carattere di continuità nella comunità interessata, oppure che sono ad essa legate in maniera non occasionale;
b) le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno fissato la propria sede nella comunità interessata, o che in essa operano con continuità.
2. I requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti almeno dal 75 per cento dei soci cooperatori e non sono richiesti ai soci finanziatori o sovventori.
Art. 5
Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità
1. Fatta salva la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente in materia di cooperazione o relativa al settore in cui operano, al fine di sostenere la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità, ivi inclusa la formazione dei soci e l’accompagnamento per le fasi di avviamento e consolidamento del progetto d’impresa, nonché la realizzazione dei relativi interventi, la Regione può concedere contributi, previo avviso pubblico e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ne disciplina le modalità e i criteri di concessione, individuando le attività da incentivare in coerenza con le finalità indicate all’articolo 1.
Art. 6
Strumenti e modalità di raccordo
1. La Regione, al fine di promuovere la funzione di innovazione sociale ed economica delle cooperative di comunità e sostenere il carattere multifunzionale delle attività:
a) individua forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso l’adozione di appositi schemi di convenzione-tipo;
b) individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento alle stesse di lavori o servizi;
c) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate a favore di cooperative di comunità, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere, presso le altre amministrazioni pubbliche, l’impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità, ivi compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa;
d) può promuovere azioni di studio e di sostegno, pubblica e diffonde sul proprio sito internet istituzionale informazioni e pratiche virtuose promosse dalle cooperative di comunità e loro reti, anche al fine della loro riproducibilità e della loro identificazione attraverso un'immagine coordinata.
Art. 7
Elenco regionale delle cooperative di comunità
1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l’Elenco regionale a cui le società cooperative in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità al fine di accedere ai contributi previsti dalla presente legge.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione i requisiti e le procedure per l’iscrizione e la cancellazione dall’Elenco, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso.
3. Le cooperative che prima dell’entrata in vigore della presente legge operavano come cooperative di comunità e che intendono accedere ai contributi regionali di cui all’articolo 5 devono iscriversi all’Elenco regionale di cui al comma 1, previo adeguamento del proprio statuto alle prescrizioni contenute nella presente legge.
4. Nelle more dell’istituzione dell’Elenco regionale di cui al comma 1, la Regione può concedere i contributi previsti dall’articolo 5, disciplinando con propria deliberazione i requisiti di partecipazione, conformemente alle prescrizioni contenute nella presente legge.
Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, sentita la Consulta della cooperazione istituita ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna), presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
a) il numero delle cooperative di comunità iscritte all’Elenco e la loro localizzazione sul territorio;
b) la tipologia dei servizi offerti dalle cooperative di comunità iscritte nell’Elenco regionale;
c) la tipologia dei progetti ammessi a contributo regionale;
d) l’ammontare dei contributi regionali erogati;
e) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 100.000 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, programma 3 – Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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