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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 settembre 2022, n. 13

AUTORIZZAZIONE ALL’INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA SOCIETÀ BOLOGNAFIERE SPA

Testo coordinato con le odifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2022, n. 23

Art. 1
Autorizzazione all’incremento della partecipazione regionale alla società BolognaFiere S.p.A
1. La Regione è autorizzata nel rispetto dell' articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Sito esterno (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), a incrementare la propria partecipazione alla società BolognaFiere S.p.A. nella misura massima di euro 2.500.000,00.
2. L’incremento della partecipazione di cui al comma 1 può avvenire nella forma della partecipazione ad un aumento di capitale a condizione che esso:
a) avvenga a condizioni di mercato;
b) sia finalizzato a promuovere lo sviluppo della società nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 Sito esterno.
3. Al fine di promuovere e monitorare l’adozione da parte della società di azioni dirette alla riqualificazione dei quartieri fieristici ed al loro efficientamento energetico, a partire dalle misure dirette alla progettazione integrata e alla costituzione di comunità energetiche, la Giunta regionale richiede alla società con periodicità annuale una relazione circa lo stato degli investimenti e dei progressi, secondo il principio best effort, in tema di progettazione integrata e comunità energetiche.

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