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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 settembre 2022, n. 13

AUTORIZZAZIONE ALL’INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA SOCIETÀ BOLOGNAFIERE SPA

Testo coordinato con le odifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2022, n. 23

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione all’incremento della partecipazione regionale alla società BolognaFiere S.p.A
1. La Regione è autorizzata nel rispetto dell' articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Sito esterno (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), a incrementare la propria partecipazione alla società BolognaFiere S.p.A. nella misura massima di euro 2.500.000,00.
2. L’incremento della partecipazione di cui al comma 1 può avvenire nella forma della partecipazione ad un aumento di capitale a condizione che esso:
a) avvenga a condizioni di mercato;
b) sia finalizzato a promuovere lo sviluppo della società nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 Sito esterno.
3. Al fine di promuovere e monitorare l’adozione da parte della società di azioni dirette alla riqualificazione dei quartieri fieristici ed al loro efficientamento energetico, a partire dalle misure dirette alla progettazione integrata e alla costituzione di comunità energetiche, la Giunta regionale richiede alla società con periodicità annuale una relazione circa lo stato degli investimenti e dei progressi, secondo il principio best effort, in tema di progettazione integrata e comunità energetiche.
Art. 2

(modificato comma 1 da art. 16 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23)

Disposizione di coordinamento
1. La presente autorizzazione è disposta mantenendo salve le previsioni e le finalità di partecipazione alla società BolognaFiere S.p.A.di cui all’ articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali).
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per l’esercizio 2022, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti  “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2022-2024.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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