LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2022, n. 14
NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO AI CARNEVALI STORICI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 293 del 6 ottobre 2022
Art. 1
Finalità e definizioni
1.
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'
articolo 2, comma 1, lettera c) dello Statuto
e nel rispetto dei principi dell’
articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175
(Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), riconosce, valorizza e promuove i carnevali storici quali componenti rilevanti dell’identità culturale e delle tradizioni regionali.


2.
Per la promozione, la valorizzazione e il sostegno dei carnevali storici, la Regione opera in collaborazione con gli enti locali e riconosce il ruolo dell’associazionismo e degli enti del terzo settore.
3.
Per carnevale storico, ai fini della presente legge, si intende un carnevale caratterizzato da rilevante valore storico e culturale, che si svolga sul territorio regionale e che vanti almeno venti edizioni, svolte nei trent’anni precedenti l’approvazione della presente legge.