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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2022, n. 14

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO AI CARNEVALI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 293 del 6 ottobre 2022

Art. 1
Finalità e definizioni
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell' articolo 2, comma 1, lettera c) dello Statuto Sito esterno e nel rispetto dei principi dell’ articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 Sito esterno (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), riconosce, valorizza e promuove i carnevali storici quali componenti rilevanti dell’identità culturale e delle tradizioni regionali.
2. Per la promozione, la valorizzazione e il sostegno dei carnevali storici, la Regione opera in collaborazione con gli enti locali e riconosce il ruolo dell’associazionismo e degli enti del terzo settore.
3. Per carnevale storico, ai fini della presente legge, si intende un carnevale caratterizzato da rilevante valore storico e culturale, che si svolga sul territorio regionale e che vanti almeno venti edizioni, svolte nei trent’anni precedenti l’approvazione della presente legge.

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