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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2022, n. 14

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO AI CARNEVALI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 293 del 6 ottobre 2022

Art. 2
Interventi a sostegno dei carnevali storici
1. La Regione sostiene la realizzazione dei carnevali storici, iscritti nell’Albo di cui all’articolo 3, mediante la concessione di contributi a soggetti sia pubblici che privati organizzatori delle manifestazioni.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità e i criteri per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
3. Nell’ambito dei criteri di valutazione qualitativa per la concessione dei contributi ai soggetti organizzatori, la Giunta terrà prevalentemente conto della rilevanza storico-culturale della manifestazione e della capacità di integrarsi con il territorio al fine di incidere sull’attrattività dello stesso valorizzando la partecipazione delle comunità locali; delle attività collaterali di studio, ricerca, allestimento e gestione di luoghi per la documentazione aperti al pubblico; dell’innovazione e sostenibilità delle proposte progettuali e organizzative delle manifestazioni e delle attività correlate; della congruità del bilancio annuale dei soggetti organizzatori delle manifestazioni.

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