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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2022, n. 14

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO AI CARNEVALI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 293 del 6 ottobre 2022

Art. 6
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: numero, dislocazione geografica e caratteristiche dei carnevali storici sostenuti, impatto delle manifestazioni sul territorio interessato con riferimento agli aspetti sociali, culturali, turistici, e finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 2, comma 1.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislative e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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