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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2022, n. 15

PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK’’

BOLLETTINO UFFICIALE n. 309 del 20 ottobre 2022

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Partecipazione della Regione
Art. 3 - Esercizio dei diritti partecipativi
Art. 4 - Partecipazione finanziaria
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione riconosce il valore del settore della chimica nell'ambito del sistema produttivo regionale e ne sostiene gli investimenti in ricerca e sviluppo volti anche a consentire la sua trasformazione verso prodotti e processi sostenibili e verso l'economia circolare, nonché il valore delle reti internazionali di collaborazione sui temi del settore, anche per la partecipazione a progetti di ricerca e innovazione europei.
2. Al fine di contribuire a costituire e rafforzare catene europee, sostenibili e competitive, basate sul settore della chimica, di favorire lo scambio di buone pratiche e di competenze, e di favorire il confronto fra regioni e istituzioni dell'Unione Europea a supporto del settore chimico regionale, la Regione è autorizzata a partecipare in qualità di membro associato, ai sensi dell' articolo 64 dello Statuto regionale, all'associazione denominata "European Chemical Regions Network " con sede a Etterrbeek (Belgio), costituita il 25 ottobre 2018 in conformità alla legge belga del 27 giugno 1921, così come modificata dalla legge belga 2 maggio 2002 (Lois sur les associations sans but lucratif, Les associations internationales sans but lucratif et Les fondations) quale associazione senza scopo di lucro, d’ora in avanti denominata “ ECRN”.
Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "ECRN" è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'Associazione "ECRN" non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto regionale;
c) che l'Associazione "ECRN" goda di autonomia patrimoniale perfetta.
Art. 3
Esercizio dei diritti partecipativi
1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della regione Emilia-Romagna all'Associazione "ECRN".
2. Ogni modifica dello statuto dell'Associazione "ECRN" deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell' articolo 64, comma 4 dello Statuto regionale.
Art. 4
Partecipazione finanziaria
1. La regione Emilia-Romagna aderisce all'Associazione "ECRN" con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 11.000,00, per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2022-2024.
2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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