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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2022, n. 15

PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK’’

BOLLETTINO UFFICIALE n. 309 del 20 ottobre 2022

Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 11.000,00, per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2022-2024.
2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

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