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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 novembre 2022, n. 18

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DA PARTE DEL VICEPRESIDENTE IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEGLI ORGANI - MODIFICHE AGLI ARTICOLI 32, 43, COMMA 1, LETTERA B), E 69, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2005, N. 13 (STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 332 dell' 8 novembre 2022

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1. All’ articolo 32 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
“3 bis. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo.”.
Articolo 2
1. All’ articolo 43, comma 1, della l.r. n. 13 del 2005 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce a norma dell’articolo 32, e ne determina gli incarichi;”.
Articolo 3
1.
All’ articolo 69, comma 1, della l.r. n. 13 del 2005 la lettera a) è soppressa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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