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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2022, n. 19

 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2015, N. 5 (DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO)) E ALL’ALLEGATO N. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2016, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE n. 342 del 15 novembre 2022

Art. 8
1.
La rubrica dell’ articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituita:
“Decadenza, dimissioni e sostituzione”.
2.
Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2015 la parola:
“consecutive”
è soppressa.
3. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:
“3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e in caso di dimissioni si procede alla sostituzione dei consultori secondo le modalità previste all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, e alla pubblicazione sul BURERT della nuova composizione della Consulta.”.

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