LEGGE REGIONALE 24 novembre 2022 , n. 20
DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DI UN FONDO A SOSTEGNO DEI COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA IN SITUAZIONI DI SQUILIBRIO FINANZIARIO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 24 novembre 2022
Art. 2
Istituzione del Fondo di erogazione per i comuni in squilibrio finanziario
1.
In attuazione del principio di sussidiarietà e dell’
articolo 3 della Costituzione e in considerazione delle finalità di cui all’articolo 1, è istituito il “Fondo di erogazione per i comuni in squilibrio finanziario” destinato ai comuni della regione Emilia-Romagna che si trovano in situazione di squilibrio finanziario allo scopo di prevenire il dissesto finanziario e di ripristinare gli equilibri finanziari.
2.
I beneficiari dei contributi straordinari del citato fondo sono:
a)
i comuni che hanno deliberato sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’
articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
b)
i comuni che hanno l’obbligo di adottare i provvedimenti di cui al comma 3 dell’articolo 148-bis del medesimo decreto legislativo;
c)
i comuni che si trovano in determinate situazioni di squilibrio finanziario definite da indicatori finanziari, individuati dalla Giunta.
3.
La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, definisce i criteri, gli indicatori finanziari e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, di ripartizione, di destinazione e di liquidazione dei contributi dello stesso, ponderati da indicatori di fragilità socioeconomica, territoriale e di disagio strutturale, anch’essi oggetto del medesimo parere, tenuto conto della dimensione demografica dei comuni. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, può adeguare i criteri, gli indicatori finanziari e le modalità di ripartizione e destinazione dei contributi in occasione dell’emanazione dell’avviso pubblico annuale.
4.
I comuni interessati possono chiedere di partecipare al Fondo tramite manifestazione di interesse a seguito dell’avviso pubblico di cui al comma 3.
5.
La concessione del contributo è vincolata alla sottoscrizione dell’“Accordo di Programma” di cui all’articolo 3. I comuni non possono presentare una nuova manifestazione di interesse per la durata dell’“Accordo di Programma” già sottoscritto.
6.
Sono esclusi dalla partecipazione al Fondo i comuni che ricadono:
a)
in uno o più casi indicati dall’articolo 141, ad esclusione del
comma 1, lettera b), numero 1) del decreto legislativo n. 267 del 2000 ;
b)
nel caso dell’articolo 227, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo;
c)
nel caso dell’articolo 143 del medesimo decreto legislativo.
7.
Sono, altresì, esclusi quei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell’
articolo 246 del decreto legislativo n. 267 del 2000 o quei comuni ai cui consiglieri è stata notificata la lettera del Prefetto di cui all’
articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli
articoli 2 ,
17 e
26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
8.
La Giunta regionale, al fine della concessione del contributo, valuta altresì eventuali rilievi o segnalazioni espressi dall’organo di revisione contabile e dalla Corte dei Conti nel corso degli ultimi tre esercizi, relativamente a rilevanti responsabilità amministrative e contabili di amministratori.
9.
Sono esclusi altresì i comuni di cui alla lettera a) del comma 2, qualora in sede di perfezionamento dell’“Accordo di programma” non abbiano approvato il Piano di cui all’
art. 243-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000 .
10.
Il contributo può essere revocato qualora il comune beneficiario non adempia ad una o più azioni convenute nell’“Accordo di Programma”. Il contributo è, altresì, revocato qualora il comune beneficiario incorra in una delle situazioni di cui al comma 6.