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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 novembre 2022 , n. 20

DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DI UN FONDO A SOSTEGNO DEI COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA IN SITUAZIONI DI SQUILIBRIO FINANZIARIO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 24 novembre 2022

Art. 3
Accordo di Programma
1. I comuni, a seguito dell’accoglimento della manifestazione di interesse, stipulano un accordo con la Regione ai sensi dell’ articolo 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), denominato “Accordo di Programma”. L’“Accordo di Programma” , di durata massima triennale, individua azioni e cronoprogramma che i comuni si impegnano a realizzare allo scopo di ripristinare gli equilibri economico-finanziari e di sostenere l’erogazione dei servizi essenziali.
2. Gli “Accordi di Programma” sono trasmessi dalla Giunta alla commissione assembleare competente con svolgimento di informativa.
3. La Giunta regionale adotta, con proprio atto, lo schema-tipo di “Accordo di Programma”.
4. Il contributo concesso è destinato a quanto previsto dall’“Accordo di Programma”.
5. A conclusione di una o più azioni previste nell' “Accordo di Programma” il comune produce una relazione sull'avvenuta realizzazione delle stesse.

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