LEGGE REGIONALE 24 novembre 2022 , n. 20
DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DI UN FONDO A SOSTEGNO DEI COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA IN SITUAZIONI DI SQUILIBRIO FINANZIARIO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 24 novembre 2022
Art. 4
Commissione tecnica di valutazione e verifica delle azioni
1.
La Giunta regionale istituisce, definendone la composizione ed il funzionamento, la Commissione tecnica di valutazione delle manifestazioni di interesse e di verifica della realizzazione dell’“Accordo di Programma”. La partecipazione alla Commissione tecnica non comporta oneri finanziari per la Regione e non dà diritto a compensi e rimborsi spese.
2.
La Commissione tecnica di valutazione, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di cui all’articolo 3, comma 5, notifica al comune interessato le proprie osservazioni.