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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 novembre 2022 , n. 20

DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DI UN FONDO A SOSTEGNO DEI COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA IN SITUAZIONI DI SQUILIBRIO FINANZIARIO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 24 novembre 2022

Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023-2024, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi -Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).

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