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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 novembre 2022 , n. 20

DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DI UN FONDO A SOSTEGNO DEI COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA IN SITUAZIONI DI SQUILIBRIO FINANZIARIO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 24 novembre 2022

Art. 8
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione del Fondo di erogazione istituito dalla presente legge e sulle misure straordinarie di cui all’articolo 6 e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che contiene le seguenti informazioni:
a) relativamente all’attuazione del Fondo di erogazione:
1) le somme stanziate e l’importo dei finanziamenti concessi, distinti per comune beneficiario del Fondo di erogazione;
2) il numero delle manifestazioni di interesse presentate, accolte e finanziate;
3) lo stato di attuazione degli “Accordi di programma” di cui all’articolo 3 ed i risultati ottenuti;
4) le eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione del Fondo di erogazione;
b) relativamente all’attuazione delle misure straordinarie di cui all’articolo 6:
1) declinazione delle modalità di erogazione delle misure straordinarie;
2) somme stanziate, numero dei destinatari e importo dei finanziamenti concessi distinti per comune beneficiario;
3) eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione delle misure straordinarie.
2. I comuni beneficiari dei contributi di cui all’articolo 2, comma 2 comunicano alla Regione, previa richiesta, le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti del Fondo e delle misure straordinarie di cui alla presente legge.
3. La relazione di cui al comma 1 deve evidenziare la congruità delle azioni realizzate degli “Accordi di programma” rispetto alle finalità del Fondo definite dall’articolo 1 e delle misure straordinarie di cui all’articolo 6 e i benefici conseguiti dai comuni assegnatari dei contributi straordinari della presente legge.
4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

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