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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 2
Competenza in merito ai procedimenti di bonifica dei siti “orfani” avviati dai comuni ai sensi della normativa previgente
1. I procedimenti di bonifica dei siti contaminati oggetto del Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 dicembre 2020, n. 269 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avviati dai comuni ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono in capo alla Regione, che li gestisce attraverso l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) in conformità all’ articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale) e all’ articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in attuazione dei principi di adeguatezza ed efficacia.
2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni interessati forniscono alla Regione la ricognizione dello stato di attuazione dei relativi procedimenti e ogni altra informazione necessaria.

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