LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 3
Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla
legge regionale n. 17 del 1991
1.
Il termine previsto al
comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è incrementato di un ulteriore anno. La presente disposizione trova applicazione anche per le proroghe già assentite alla data di entrata in vigore della stessa, la cui efficacia sia ancora in corso.
2.
Il presente articolo dispiega effetti fino al 31 dicembre 2024.