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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Capo IV
SANITÀ
Art. 19
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
“2. La dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da disposizioni regionali e dalla contrattazione collettiva, fermo restando il principio fondamentale di reversibilità desumibile dall' articolo 15 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente:
“3. Con direttiva della Giunta regionale, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, sono disciplinati i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'Azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi generali desumibili dall’ articolo 15, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno, nonché dei seguenti principi:
a) l’azienda può prevedere, nell’avviso, come condizione per il conferimento dell’incarico, l’esclusività del rapporto di lavoro, da mantenere per tutta la durata dell’incarico. Il medesimo principio trova applicazione con riferimento alla nomina dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria;
b) l’individuazione dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’ articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 Sito esterno (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), in analogia, ove possibile, con quanto stabilito per la dirigenza sanitaria;
c) il riconoscimento dei compensi a favore dei componenti sorteggiati e del segretario della commissione, nonché, per i componenti della commissione fuori sede, del rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alla procedura, tenuto anche conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia concorsuale.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente:
“4. L'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari degli incarichi di direzione di struttura semplice, ivi compresi quelli previsti dall' articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 Sito esterno (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell' articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 Sito esterno).”.
Art. 20
Disposizioni per la garanzia dei livelli di assistenza nei Servizi di emergenza-urgenza del Sistema sanitario regionale
1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la grave carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale e al fine di ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell’Area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall’articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata, ad eccezione dei servizi di guardia, sino a cento euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
2. La disposizione del comma 1 trova applicazione fino al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre la data di decorrenza degli effetti del CCNL dell’area della sanità relativo al triennio 2019-2021, secondo le modalità stabilite con direttiva della Giunta regionale, adottata nel rispetto dei modelli relazionali previsti con le organizzazioni sindacali sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell’Area della sanità.
3. Fino al 31 dicembre 2024 i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, fatte salve le restanti disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 Sito esterno (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), possono prestare, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l’assolvimento degli obblighi formativi, attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale tramite contratti di lavoro autonomo.
4. La disposizione di cui al comma 3 può trovare applicazione anche con riferimento allo svolgimento di attività di supporto in ambiti organizzativo assistenziali diversi dai servizi di emergenza-urgenza, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.
Art. 21
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008) è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di garantire imparzialità, trasparenza e autonomia nella gestione delle attività di cui ai capi III e IV, rispetto alle strutture valutate e all’autorità regionale che concede l’accreditamento, la responsabilità delle funzioni di organismo tecnicamente accreditante (OTA), deputato alle verifiche di accreditamento, è affidata ad un organismo monocratico terzo, costituito da un dirigente esperto in valutazione dei sistemi di gestione della qualità in sanità, con specifico riferimento agli istituti dell’autorizzazione all’esercizio e accreditamento.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 22 del 2019 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione mette a disposizione del responsabile dell’OTA le risorse organizzative e strumentali necessarie per l’esercizio dei propri compiti.”.
Art. 22
1.
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2019 le parole:
“Il direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale”
sono sostituite dalle seguenti:
“Il Responsabile OTA”.
Art. 23
Norma transitoria
1. Tutti i provvedimenti adottati in vigenza dell’ articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) mantengono validità e ne sono fatti salvi gli effetti.
Art. 24

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