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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 aprile 2022, n. 4

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ CON LA POPOLAZIONE DELL'UCRAINA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 97 dell' 8 aprile 2022

Art. 2
Misure finanziarie per i fondi oggetto di liberalità
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attuare interventi di cui all’articolo 1 della presente legge e i soggetti attuatori, di cui ai punti seguenti, saranno individuati sulla base della qualità delle iniziative promosse e della loro capacità operativa fra:
a) soggetti della cooperazione internazionale individuati dalla legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi per la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace);
b) enti locali, enti del terzo settore, centri di servizio per il volontariato, enti ed associazioni iscritte al registro di cui all' articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ed enti religiosi civilmente riconosciuti, organizzazioni della società civile, per attività di assistenza e supporto alle vittime della guerra in Ucraina accolte in Emilia-Romagna, in complementarità con il sistema istituzionale di accoglienza.
2. Agli oneri di cui al comma 1 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell’importo versato, dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dalla stessa introitate tramite la raccolta fondi "emergenza Ucraina" in cui confluiscono i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con propri atti, alle necessarie variazioni di bilancio.

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