LEGGE REGIONALE 08 aprile 2022, n. 4
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ CON LA POPOLAZIONE DELL'UCRAINA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 97 dell' 8 aprile 2022
Art. 3
Clausola valutativa
1.
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione informativa, trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e di seguito con cadenza annuale relativamente altresì all’utilizzo delle risorse erogate. Per le attività di aiuto umanitario e cooperazione internazionale in Ucraina, la relazione verrà prodotta contestualmente alla relazione annuale prevista dall’
articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2002.
La clausola valutativa si applica sino a che risulteranno realizzati gli interventi di cui alla presente legge.
In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a)
elenco delle iniziative che hanno ricevuto i finanziamenti di cui all’articolo 2 della presente legge;
b)
tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi erogati;
c)
eventuali criticità riscontrate e particolari situazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, che possano compromettere le finalità e l’attuazione della presente legge.
2.
Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.