LEGGE REGIONALE 27 maggio 2022 , n. 5
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DEGLI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2022, n. 9
Art. 3
Promozione e sostegno alle comunità energetiche rinnovabili e all’autoconsumo collettivo di energie rinnovabili
1.
La Regione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato:
a)
sostiene, attraverso contributi e strumenti finanziari, ivi compresi i fondi rotativi, le comunità energetiche rinnovabili e l’autoconsumo collettivo di energie rinnovabili sul territorio regionale, nella fase di costituzione, nella predisposizione dei progetti, nell’acquisto e nell’installazione degli impianti di produzione e accumulo dell’energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 2;
b)
sostiene, attraverso contributi, i soggetti pubblici, le associazioni territoriali e di categoria, le Agenzie per l’energia che operano sul territorio regionale e gli altri soggetti privati per realizzare iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione, anche in conformità a quanto previsto dalla
legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della
legge regionale 9 febbraio 2010, n.3), sul tema delle energie rinnovabili, dell’autoconsumo e della condivisione dell’energia e sulle forme di efficientamento energetico, anche attraverso l'ideazione, la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalità anche alle peculiarità del territorio.
2.
La Regione promuove e incentiva, anche attraverso le programmazioni regionali, iniziative per la formazione e il rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle comunità energetiche rinnovabili anche in collaborazione con le Università e i Laboratori della rete alta tecnologia.
3.
La Regione stipula accordi con i Comuni e con l’Associazione nazionale comuni italiani – Emilia-Romagna (ANCI-ER) finalizzati alla diffusione e condivisione delle “migliori pratiche” , anche attraverso il sostegno alla realizzazione di sportelli informativi e al potenziamento degli sportelli territoriali Energia.
4.
La Regione istituisce, all’interno del premio regionale per la responsabilità sociale d’impresa e l’innovazione sociale di cui all’
articolo 17 comma 4 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna), una categoria riservata alle comunità energetiche rinnovabili.
5.
Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, la Regione e gli enti locali individuano, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche in disponibilità dei suddetti enti da mettere a disposizione anche di terzi per l’installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili.
6.
La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo.