LEGGE REGIONALE 27 maggio 2022 , n. 5
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DEGLI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2022, n. 9
Art. 5
Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili
1.
È istituito, presso la direzione regionale competente, il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Emilia-Romagna, la cui disciplina è demandata ad un atto della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui finalità è quella di monitorare lo stato di attuazione della legge e fornire al Tavolo tecnico permanente di cui all’articolo 6 i dati necessari allo svolgimento delle attività di competenza.
2.
Il Registro di cui al comma 1 contiene:
a)
i dati identificativi della comunità energetica;
b)
la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla comunità energetica;
c)
le quote da indicare annualmente di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della comunità e i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia.
3.
Le informazioni di cui al comma 2 potranno, ove consentito, essere implementate anche dai dati presenti all’interno delle piattaforme istituite a livello nazionale.
4.
Con atto di Giunta regionale sono individuate le informazioni del Registro di cui al comma 1 da rendere disponibili per la consultazione pubblica anche attraverso modalità telematiche, nel rispetto della normativa sulla privacy.