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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 2022 , n. 5

PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DEGLI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 28 luglio 2022, n. 9

Art. 6
Tavolo tecnico permanente
1. La Giunta regionale, con proprio atto entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce un Tavolo tecnico permanente con funzioni di analisi, consultive e di confronto composto da rappresentanti della Regione, del Tavolo permanente regionale per l’economia solidale, delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, ANCI E-R, Unione delle province d’Italia Emilia-Romagna (UPI E-R), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Ricerca sistema energetico (RSE) e dai Cluster regionali competenti in materia.
2. Il Tavolo tecnico permanente, anche sulla base dei dati contenuti nel Registro di cui all’articolo 5, svolge le seguenti attività:
a) analisi dei risultati in termini energetici delle comunità energetiche rinnovabili e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano energetico regionale e di quelli che verranno individuati a livello regionale nel percorso per la neutralità carbonica entro il 2050, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione nazionale ed europea;
b) promozione della risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti;
c) individuazione delle “migliori pratiche” al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale dell’incremento dell’autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, della riduzione dei consumi energetici e della solidarietà energetica.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo tecnico può promuovere audizioni con rappresentanti delle comunità energetiche iscritte al Registro, di cui all’articolo 5, e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, con rappresentanti delle società di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie energetiche locali, nonché con altri soggetti che ne fanno espressa richiesta.
4. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte alla Giunta regionale in merito a strumenti legislativi o meccanismi di finanziamento funzionali a promuovere la diffusione di comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo, nonché proposte da sottoporre all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Gestore dei servizi energetici (GSE) in merito alla regolazione delle comunità energetiche.
5. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

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