LEGGE REGIONALE 28 luglio 2022 , n. 9
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2022-2024
BOLLETTINO UFFICIALE n. 233 del 29 luglio 2022
Argomenti:
- Finanza, contabilita e beni->
Contabilita regionale
INDICE
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
Art. 1
Oggetto e finalità
1.
In coerenza con il
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa in linea con gli obiettivi indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2022) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2022-2024.
CAPO I
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa
Sezione I
Turismo
Art. 2
Sostituzione dell’
articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016
1.
L’
articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della
legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), è sostituito dal seguente:
“Art.3
Funzioni delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena
1.
Alle Destinazioni Turistiche e al Territorio Turistico Bologna-Modena, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis, è conferito l'esercizio delle funzioni e delle attività amministrative relative:
a)
all’organizzazione della promo-commercializzazione turistica, in particolare attraverso la realizzazione dei Programmi di attività di cui all’articolo 6;
b)
al coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 13.
2.
Le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena svolgono le attività amministrative connesse all'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) e in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis.”.
Art. 3
Sostituzione dell’
articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2016
1.
L’
articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
Programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna Modena
1.
In coerenza con quanto stabilito dall’articolo 12 bis, le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale e anche al fine di implementare il sistema dei finanziamenti previsti dall’articolo 7, approvano la proposta dei Programmi di attività comprensivi dei:
a)
Progetti di marketing e promozione turistica in particolare per il mercato italiano;
b)
Programmi turistici di promozione locale.
2.
I Progetti di marketing e promozione turistica costituiscono il Programma di promo-commercializzazione turistica per la valorizzazione dell’attrattività e dell’economia delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena.
3.
Il Programma turistico di promozione locale è articolato in ambiti di attività e in particolare comprende:
a)
i servizi turistici di base dei comuni e delle unioni di comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;
b)
le iniziative di promozione turistica d'interesse locale.
4.
I programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del territorio Turistico Bologna-Modena sono approvati dalla Giunta regionale.
5.
Ciascun Programma turistico di promozione locale indica i singoli progetti, anche di scala sovracomunale, ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati dai comuni e dalle unioni di comuni, da loro società e organismi operativi, da enti pubblici, nonché quelli presentati da Pro Loco, Gruppi di azione locale (GAL), Strade dei vini e dei sapori ed associazioni del volontariato.
6.
Le spese per la promozione, valorizzazione e promo-commercializzazione effettuate a favore delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena non hanno natura di spese di rappresentanza o di relazioni pubbliche.”.
Art. 4
Modifiche all’
articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016
1.
Il
comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:
“2.
La Regione provvede:
a)
all'attuazione dei progetti di marketing e di digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali di cui all'articolo 10, comma 4, da parte di APT Servizi;
b)
al finanziamento dei Programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena di cui all’articolo 6;
c)
al finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale;
d)
alle spese dei comuni, delle loro unioni, delle Destinazioni turistiche, del Territorio Turistico Bologna-Modena tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 12 bis, inseriti nella rete digitale integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 13.”.
Art. 5
Modifiche all’
articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2016
1.
La
lettera f) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2016, è sostituita dalla seguente:
“f) da rappresentanti delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena”.
2.
Il
comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:
“2.
La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento della Cabina di regia e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri della Cabina di regia, nonché il numero dei rappresentanti previsti dal comma 1, lettere e), f), g) e h).”.
Art. 6
Sostituzione dell’
articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2016
1.
L’
articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:
“Art. 13
Servizi di accoglienza e di informazione turistica
1.
La Regione contribuisce alla gestione da parte dei comuni e delle unioni di comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), attraverso i Programmi turistici di promozione locale e attraverso la realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione.
2.
I comuni e le unioni di comuni, le Destinazioni Turistiche, il Territorio Turistico Bologna-Modena possono essere inseriti nella rete digitale integrata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ed essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d);
3.
La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità organizzative del sistema regionale dei Servizi di accoglienza e di informazione turistica individuando, nell’ambito del medesimo sistema e delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, le funzioni delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena.
4.
I comuni e le unioni di comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 2 in concessione a soggetti pubblici o privati che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.”.
Sezione II
Commercio e tutela dei consumatori
Art. 7
Osservatorio regionale del commercio
1.
Il Comitato tecnico dell’Osservatorio regionale del commercio, nominato ai sensi del
comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ), cessa di svolgere la propria funzione e i componenti dello stesso decadono dall’incarico.
Art. 8
Sostituzione dell’
articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2017
1.
L’
articolo 12 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della
legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)) è sostituito dal seguente:
“Art. 12
Misure per l'educazione ai consumi
1.
La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, concede contributi alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al Registro di cui all'articolo 2, per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, per l'informazione e l'educazione al consumo consapevole, anche finalizzate ad un uso informato degli strumenti finanziari e alla gestione responsabile del denaro e del risparmio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ivi compresa la conciliazione, nonché per l'assistenza fornita attraverso i propri sportelli sul territorio.
2.
Le modalità ed i termini per la concessione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle priorità di intervento e dei criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare individuati nel Piano di attività biennale di cui all’articolo 11.”.
Sezione III
Istruzione e formazione professionale
Art. 9
Modifiche all’
articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2020
1.
Al
comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n.12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021) dopo la parola:
“razionalizzazione”
sono inserite le seguenti:
“e internazionalizzazione”
.
CAPO II
Disciplina della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria
Art. 10
Modifiche all’
articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Dopo il
comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è aggiunto il seguente:
CAPO III
Tributi
Art. 11
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012
1.
Il
comma 10 dell’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è sostituito dal seguente:
“10.
I veicoli intestati presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), ai sensi dell’articolo 5, comma 32° del
decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), alla Regione ed all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nonché quelli utilizzati dai medesimi Enti, ai sensi dell’
articolo 7, comma 2 bis della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.”.
CAPO IV
Disposizioni ulteriori e finali
Art. 12
Modifica all’
articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2022
1.
Al
comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 5 (Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente), le parole:
“Per l’esercizio 2024 e gli esercizi successivi”
sono sostituite dalle seguenti:
“Per gli esercizi successivi al 2024”
.
Art. 13
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.