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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2023, n. 1

RATIFICA DELL'INTESA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

BOLLETTINO UFFICIALE n. 48 del 21 febbraio 2023

Argomenti:
- Amministrazione regionale-> Adesioni ad associazioni e organismi

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Efficacia dell’Intesa
Art. 3 - Partecipazione al Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO)
Art. 4 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Ai sensi dell’ articolo 117, comma ottavo, della Costituzione Sito esterno e degli articoli 25, comma 1, e 28, comma 4, lettera h), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna) e dell’ articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione Europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) è ratificata l’Intesa, allegata alla presente legge, sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 2
Efficacia dell’Intesa
1. L’Intesa di cui all’articolo 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica.
Art. 3
Partecipazione al Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO)
1. La Regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, previsto in attuazione della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 4 (Concessione di un contributo al Centro Interregionale di Studi e Documentazione – CINSEDO) a titolo di quota associativa.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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